(Traduzione dall'Inglese, cortesia di Nadir Giuseppe Perin) 

Nel 2002 la Conferenza dei Vescovi Cattolici degli Stati Uniti (=USCCB) ha emanato lo Statuto per la protezione dei bambini e dei giovani con delle “Norme Essenziali”, che sono state rivedute nel 2006. Confrontiamo le due versioni, mettendo le varianti di quella del 2002 tra parentesi quadra e con carattere più piccolo e quelle del 2006 in grassetto.

 

“Norme essenziali”

 

PREAMBOLO

 

Il 14 giugno del 2002 la USCCB approvò lo Statuto per la protezione dei bambini e dei giovani, il quale si concentra sulla responsabilità della Chiesa nell’affrontare in modo appropriato ed efficace i casi di abuso sessuale sui minori da parte del clero o personale ecclesiastico (es. impiegati e volontari). I Vescovi hanno promesso di “mettere le mani” sui trasgressori, chiunque essi siano, che prestano servizio ministeriale o gli impiegati, sia che l’abuso sia recente o commesso diversi anni fa. Dichiarano di voler essere del tutto disponibili con i parrocchiani e le comunità per questi casi, rispettando sempre la privacy e la reputazione delle persone coinvolte. Si impegnano personalmente a prendersi cura, sia pastoralmente che spiritualmente, del benessere emozionale di chi ha subito violenza sessuale e delle loro famiglie.

Inoltre collaboreranno con i genitori, le autorità civili, gli educatori e le varie organizzazioni della comunità per creare e mantenere il contesto di vita dei minori il più sicuro possibile. Nello stesso tempo promettono di valutare l’ambiente familiare e sociale di coloro che chiedono di entrare in seminario, come di tutto il personale ecclesiastico che ha la responsabilità della cura e della direzione di bambini e giovani.

Perciò, per assicurare che ogni diocesi/eparchia abbia delle direttive ben precise per rispondere subito ad ogni accusa, la Conferenza dei Vescovi stabilisce queste norme a protezione delle diocesi/eparchie che hanno a che fare con questo tipo di accuse a carico del clero[1]. Queste norme sono complementari alla legge universale della Chiesa e devono essere interpretate in accordo con tale legge. La Chiesa, tradizionalmente, ha considerato l’abuso sessuale di minori un grave delitto e punisce chi lo commette con pene, non escludendo, se il caso lo richiede, la perdita dello stato clericale.

 

[L’abuso sessuale di un minore include la molestia o lo sfruttamento e altro comportamento con il quale un adulto usa un minore come oggetto di soddisfazione sessuale. Tale abuso è stato definito dalle autorità civili in vari modi e queste norme non adottano nessuna definizione contenuta nella legge civile. Tali trasgressioni hanno la loro radice nei divini comandamenti riguardanti il comportamento sessuale umano come ci viene trasmesso dal sesto comandamento del Decalogo. Perciò la norma da prendere in considerazione di fronte ad una accusa è quella che aiuta a capire se un comportamento o una interazione con un minore si può qualificare come una violazione esterna, obiettivamente grave del sesto comandamento (USCCB, Delitti canonici riguardanti la condotta sessuale riprovevole e Perdita dello Stato Clericale, 1955, p.6). Perché ci sia offesa canonica contro il sesto comandamento (CIC, can 1395 §2; CCEO, can 1453 §1) non è necessario che un rapporto sessuale sia completo. Nemmeno, perché sia obiettivamente grave, si deve trattare di un atto che include forza, contatto fisico, o dal quale provenga un percepibile danno. Tuttavia, “la imputabilità (la responsabilità morale) di un’offesa canonica è presunta di fronte ad una violazione esterna…a meno che non appaia diversamente” ( CIC, can 1321 §3; CCEO, can 1414 §2). Cfr CIC, cann. 1322-1327, e CCEO, cann. 1413,1415, e 1416[2].]

A proposito di queste norme, l’abuso sessuale dovrebbe includere qualsiasi offesa compiuta da un chierico contro il sesto comandamento del Decalogo con un minore come espresso nel CIC, can. 1395 §2, e CCEO, can 1453 §1. (Cfr. Sacramentum sanctitatis tutela, art. 4 §1 ( nota 2).

 

 

NORME.

1 – Le Norme essenziali, avendo ricevuto il riconoscimento della Santa Sede (l’8 dicembre 2002), ed essendo state promulgate in conformità alla consuetudine della Conferenza Episcopale dei Vescovi Cattolici il 5 maggio 2006, costituiscono una legge particolare per tutte le diocesi/eparchie degli Stati Uniti d’America[3] [Due anni dopo aver ricevuto l’approvazione, queste norme saranno  valutate dall’Assemblea plenaria della Conferenza dei Vescovi Cattolici degli Stati Uniti].

 

2- Ogni diocesi/eparchia dovrà avere uno Statuto scritto su questa materia e si deve uniformare pienamente, specificando con maggiori dettagli, ai provvedimenti che devono essere presi per attuare quanto disposto dalla legge canonica., particolarmente CIC, cann. 1717-1719, e CCEO, cann.1468-1470. Una copia di questo statuto dovrà essere presentato alla USCCB entro tre mesi dalla data effettiva di queste norme. Copie di qualsiasi altra revisione dello statuto scritto diocesano/eparchiale devono essere presentate alla USCCB entro i tre mesi dalle avvenute modifiche.

 

3- Ogni diocesi/eparchia dovrà designare una persona competente per coordinare l’assistenza per la cura pastorale immediata delle persone che sostengono di aver subito abusi sessuali, quando erano ancora minorenni, da parte del clero.

 

4- Per l’assistenza dei prelati, ogni diocesi/eparchia si doterà di una commissione che avrà un compito consultivo confidenziale di supporto nell’adempimento delle loro responsabilità.

Le funzioni di questa commissione includono:

a)           funzione di consiglieri durante l’accertamento delle accuse di abusi sessuali sui minori e nel prendere le decisioni adatte per il ministro;

b)          revisione degli statuti diocesani/eparchiali per affrontare l’abuso sessuale sui minori; e

c)           offrire consigli su tutti gli aspetti di questi casi sia quelli accaduti nel passato sia quelli che potrebbero accadere in futuro;

 

5- La commissione incaricata di esaminare i vari casi, nominata dal vescovo/eparca diocesano, sarà composta di almeno 5 persone di provata integrità morale, prudenti e in piena comunione con la chiesa. La maggioranza dei componenti la commissione sarà formata da laici non impiegati nella diocesi/eparchia; almeno un membro dovrà essere un prete che sia un pastore rispettato e di esperienza e, almeno uno dei membri dovrà essere un esperto nel trattamento degli abusi sessuali sui minore. I membri dureranno in carica almeno cinque anni, rinnovabili. E’ auspicabile che il Promotore di giustizia partecipi alle riunione della commissione esaminatrice dei casi.

 

6- Quando si riceve un’accusa perpetrata dal clero, si inizierà un’indagine preliminare [in armonia] in conformità con quanto disposto dal Diritto canonico e sarà condotta subito e obiettivamente (CIC, can 1717; CCEO, can 1468). Durante le indagini l’accusato gode della presunzione di innocenza e saranno prese tutte le misure precauzionali per proteggere la sua reputazione. Si consiglierà all’accusato di scegliersi un avvocato civile e canonico e sarà informato al più presto dei risultati delle indagini. Quando c’è sufficiente evidenza che l’abuso sia avvenuto, verrà informata la Congregazione per la Dottrina della Fede. Il vescovo/eparca, allora, prenderà le necessarie misure precauzionali menzionate nel CIC, can 1722, o CCEO, can. 1473, cioè potrà rimuovere l’accusato dall’esercizio del sacro ministero o da qualsiasi ufficio o funzione ecclesiastica, imporre o proibire la residenza sul territorio o luogo dove è avvenuto il fatto e proibire la partecipazione pubblica all’Eucaristia mentre il processo è ancora in andamento.

 

7- Si potrà richiedere al presunto reo di sottoporsi, e potrà essere sollecitato a farlo spontaneamente, a una conveniente valutazione medica e psicologica, che sia accettabile sia da parte della diocesi/eparchia che da parte dell’accusato.

 

8- Quando anche un singolo atto di abuso sessuale è ammesso o è stato stabilito dopo un appropriato processo in conformità al Diritto Canonico, il prete o il diacono che ha perpetrato l’abuso verrà rimosso permanentemente dal ministero ecclesiastico, non esclusa la perdita dello stato clericale, se il caso così richiedesse (CIC, can 1395 §2; CCEO, can 1453 §1[4]).

 

A.         In ogni caso che comporti delle pene canoniche, i processi in corso devono osservare quanto previsto dalla legge canonica e devono essere tenute in conto le varie previsioni della legge canonica (Cfr. Canonical Delicts involving sexual Misconduct and Dismissal fron Clerical State, 1995; Lettera dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, 8 Maggio 2001). A meno che la Congregazione per la Dottrina della Fede, dopo la notifica, non abbia riservato a sé il caso, per particolari circostanze, sarà compito diretto del vescovo/eparca diocesano decidere sul come procedere (cfr. art. 13, Norme Procedurali per il Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis tutela, AAS, 93,2001, p. 787). Se il caso dovesse passare in prescrizione, dal momento che questo tipo d’abuso è una grave offesa, il vescovo/eparca [dovrebbe] può chiedere alla Congregazione per la Dottrina della Fede la [dispensa] deroga dalla prescrizione, [se appropriate ragioni pastorali lo richiedessero] indicando quali siano le gravi ragioni della richiesta.  Affinché ci sia un adeguato processo canonico, l’accusato sia incoraggiato a cercare l’assistenza di un consulente legale civile e di uno canonico. Quando è necessario, la diocesi/eparchia fornirà un consulente canonico all’accusato. Quanto previsto dal CIC, al can. 1722, o CCEO, can. 1473, deve essere attuato anche se il giudizio penale è ancora pendente.

 

 

B.          Se la pena della riduzione allo stato laicale non è stata applicata (per causa dell’età avanzata dell’accusato o della sua infermità), il reo deve condurre una vita di preghiera e di penitenza. Non gli sarà permesso di celebrare Messa pubblicamente o di amministrare i Sacramenti. Deve essere informato di  non  indossare l’abito clericale, o di presentarsi pubblicamente come un prete.

 

9- In ogni momento il vescovo diocesano/eparca, ha il potere esecutivo di governo, dentro i parametri della legge universale della Chiesa, e con  un atto amministrativo può rimuovere il chierico reo dal suo ufficio, togliere o restringere le facoltà ministeriali, o limitare l’esercizio del ministero presbiterale[5]. Dal momento che l’abuso sessuale di un minore perpetrato da un chierico è considerato un crimine nella legge universale della Chiesa (CIC, can. 1395 §2; CCEO, can 1453 §1) ed è considerato un crimine anche in tutte le giurisdizioni degli Stati Uniti, per amore del bene comune e nell’osservanza di quanto previsto dalla legge canonica, il vescovo diocesano/eparca deve usare il suo potere di governo in modo da assicurare che ogni prete che ha commesso anche un solo atto di abuso sessuale su un minore non possa continuare nell’esercizio del ministero attivo[6].

10- L’accusato può chiedere, in ogni momento, la dispensa dagli obblighi dello stato clericale. In casi eccezionali, il vescovo/eparca può richiedere al Santo Padre la sua riduzione allo stato laicale ex officio, anche senza il consenso dell’interessato.

 

11- La diocesi/eparchia  si conformerà a quanto stabilito dalle leggi civili riguardo a questo tipo di denunce alle autorità civili e coopererà alle loro indagini. In ogni caso, la diocesi/eparchia raccomanderà e sosterrà il diritto della persona di fare rapporto alle autorità pubbliche[7].

 

12- Nessun prete o diacono che abbia compiuto un atto di abuso sessuale su un minore  può essere trasferito ad un'altra diocesi/eparchia o provincia religiosa per  un incarico ministeriale. Ogni vescovo/eparcha che riceve un prete o un diacono fuori dalla sua giurisdizione deve ottenere le necessarie informazioni riguardanti  ogni atto passato di abuso sessuale su  un minore compiuto dal  prete o diacono in questione.

Prima che un prete o un diacono possa essere trasferito di residenza ad un’altra diocesi/eparchia o provincia religiosa, il suo vescovo/eparca o l’ordinario religioso dovrà inoltrare, in maniera confidenziale, al vescovo locale/eparcha e ordinario religioso [se applicabile] del proposto luogo di residenza ogni e qualsiasi informazione riguardante qualsiasi atto di abuso sessuale compiuto su un minore e ogni altra informazione che possa indicare se quel prete o dicono ha costituito o possa costituire un pericolo per i bambini o i giovani.

[Questo deve essere applicato anche se il prete o il diacono risiederà in una comunità religiosa locale o in un Istituto di vita consacrata o in una società di vita apostolica( o, nella Chiesa Orientale, come monaco o religioso, in una società di vita comune, alla maniera dei religiosi, in un istituto secolare, o in un’altra forma di vita consacrata o società di vita apostolica].

Nel caso di assegnamento di residenza ad un membro di un istituto o società in una comunità locale della diocesi/eparchia, il superiore maggiore deve informare il vescovo diocesano/eparca e metterlo a conoscenza in maniera rispettosa dei limiti imposti all’azione confidenziale dalla legge civile e canonica circa tutte le informazioni riguardanti ogni atto di abuso sessuale su un minore ed ogni altra informazione indicante se è stato o possa costituire un pericolo ai bambini i giovani in modo che il vescovo/eparca possa formarsi un giudizio adatto a salvaguardare la loro protezione. Questo dovrà essere fatto con le dovute indagini da parte della legittima autorità del vescovo/eparca, in conformità a quanto previsto dal CIC, can. 678, (CCEO, cann. 415 §1 e 554 §2) e del CIC, can. 679; e dell’autonomia della vita religiosa (CIC, can. 586).

[Ogni vescovo/epearcha o ordinario religioso che riceve un prete o un diacono fuori dalla sua giurisdizione dovrà ottenere le necessarie informazioni riguardanti il passato di atti di abuso sessuale su  minore perpetrati dal prete o dal diacono in questione].

 

13- Ci si deve preoccupare in modo speciale di tutelare i diritti di tutte le parti coinvolte, particolarmente quelli delle vittime che hanno subito abusi sessuali  e verso chi è stato accusato di averli commessi. Quando è stato provato che un’accusa è infondata, devono essere intraprese tutte le strade possibili per ristabilire il buon nome della persona che è stata falsamente accusata.



[1] Nell’applicare queste norme il termine “clero” si riferisce ai preti diocesani e ai religiosi in genere.

[2] Qualora ci fosse qualche dubbio se un atto specifico si possa qualificare come una violazione esterna, obiettivamente grave, si consultino i moralisti per avere le loro opinioni riguardanti il caso (Delitti canonici, p. 6). E’ responsabilità del vescovo/eparca diocesano, con il parere di una qualificata commissione, determinare la gravità dell’atto asserito.

[3] Deve essere data la dovuta attenzione alla competente autorità legislativa di ogni Chiesa Cattolica Orientale.

[4] La rimozione dal ministero è richiesta sia che il chierico sia stato qualificato o meno da esperti come un pedofilo o come persona sofferente di un disordine sessuale che richiede un trattamento professionale. Per quanto riguarda l’uso della frase “ministro ecclesiastico” esercitato dai chierici membri di un istituto di vita consacrata o società di vita apostolica, quanto disposto dai can. 678 e 738 viene applicato anche a loro, con il dovuto riguardo per i can. 586 e 732.

[5] Cfr. CIC, cann.35-38,149,157,187-189,192-195,277 §3,381 §1,383,391,1348, e 1740-1747, Cfr. anche CCEO, cann. 1510 §1 E 2,1°-2°1511,1512 §§ 1-2,1513 §§2-3 E 5,1514-1516,1517 §1,1518,1519 §2,1520 §§1-3,1521,1522 §1,1523-1526,940,946,947-971,974,977,374,178,192 §§1-3,193 §2,191,1389-1396.

[6] Il vescovo diocesano/eparca può esercitare il suo potere di governo prendendo una o più di queste iniziative amministrative ( CIC, cann. 381, 129 ff; CCEO, cann. 178, 979 ff): a) può richiedere che l’accusato si dimetta liberamente da ogni ufficio ecclesiastico che attualmente esercita (CIC, cnn. 187-189; CCEO, cann. 967-971); b) se l’accusato dovesse rassegnare le dimissioni ed il vescovo diocesano/eparca  dovesse giudicare che non è più adatto realmente (CIC, can 149 §1; CCEO, can 940) ad esercitare l’ufficio conferito liberamente in precedenza (CIC, can 157), allora egli può rimuovere la  persona dal suo ufficio, osservando le procedure canoniche richieste (CIC, cann. 192-195,1740-1747; CCEO, cann. 974 - 977,1389-1396); c) per il chierico che non ha alcun ufficio nella diocesi/eparchia, né alcuna facoltà particolare previamente delegata può essere rimosso amministrativamente (CIC, cann. 391 §1 e can 142 §1; CCEO, cann. 191 §1 e 992 §1), mentre le facoltà derivanti dal diritto possono essere rimosse o ristrette dalla competente autorità come stabilito nella legge canonica (es. CIC, can. 764; CCEO, can 610 §§ 2-3); d) il vescovo diocesano/eparca può anche stabilire che le particolari circostanze di un caso costituiscano un giusto e ragionevole motivo per un prete di celebrare l’Eucaristia senza la presenza di alcun fedele (CIC, can.906). Il vescovo può proibire al prete di celebrare pubblicamente l’Eucaristia e di amministrare i sacramenti per il bene della Chiesa e per il suo stesso bene; e) in relazione alla gravità del caso, il vescovo diocesano /eparca può anche dispensare (CIC, cann. 85-88; CCEO, cann.1536 §1 -1538) il chierico dall’obbligo di indossare l’abbigliamento clericale (CIC, can 284; CCEO, can. 387) e può anche obbligarlo a non farlo per il bene della Chiesa e per il suo stesso bene. Questi provvedimenti amministrativi devono essere presi per scritto e per decreto (CIC, cann. 47 -58; CCEO 1510 §2, 1° -2°, 1511, 1513 §§2-3 e 5,1514, 1517 §1, 1518,1519 §2,1520), di modo che l’accusato abbia l’opportunità di fare ricorso in conformità al diritto canonico (CIC, cann. 1734 ff; CCEO, cann. 999ff).

[7] L’osservanza delle norme canoniche della Chiesa non devono in alcun modo essere interpretate come un voler ostacolare  il corso di ogni azione civile che può essere  intrapresa. Nello stesso tempo, la Chiesa riafferma il suo diritto di emanare una legislazione vincolante i suoi membri riguardante le dimensioni ecclesiastiche del delitto di abuso sessuale di minori.